Art. 22.
(Oggetto).

      1. All'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 215, le parole: «disponendo le misure necessarie affinché le differenze di razza o di origine etnica non siano causa di discriminazione» sono sostituite dalle seguenti: «disponendo le misure necessarie per la lotta alla discriminazione fondata sulla razza o sull'origine etnica».